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Munizioni - cartucce



Munizioni sono le cartucce a palla o a salve destinate a caricare armi da sparo (non quelle per le armi a salve che sono libere). Sono:
- per arma lunga (la legge parla di armi da caccia, ma quando la norma è stata scritta nel 1940 tutte le armi lunghe erano da caccia e infatti non esiste norma che regoli le munizioni per armi lunghe non da caccia), quelle nate per essere usate in fucili o carabine; le munizioni 22 long rifle, come dice il nome e la loro storia, sono munizioni per carabina (contraria una circolare del Min. Int.!).
- per arma corta, quelle nate per essere usate in pistole; a nulla rileva che poi si sparino in una carabina.
- a palla quelle che montano un proiettile unico;
- a munizione spezzata o a pallini, quelle che contengono nel bossolo più palle di piombo (pallini; la legge ignora la distinzione commerciale fra pallini e pallettoni).
La legge vieta per ogni uso i proiettili a punta cava (detti ad espansione), a nucleo perforante, traccianti, incendiari, a carica esplosiva. Il forellino di stabilizzazione in punta non rende ad espansione la palla.
Acquisto: come per le armi. Chi è iscritto al TSN può acquistare lì, liberamente, le munizioni per sparare, ma deve consumarle entro il poligono.
Denunzia: non va denunziato l'acquisto, ma la detenzione; chi compera le munizioni (o polvere da sparo) e le usa entro due o tre giorni non deve denunziarle; chi ha denunziato delle munizioni e le spara o le usa altrimenti, non deve denunziare che sono diminuite e non deve denunziare il reintegro del quantitativo iniziale (Cassazione costante accolta da circolare del Min. Int.).
Le cartucce a munizione spezzata sono esenti da denunzia fino ad un massimo di mille purché si abbiano armi denunziate. Se si supera il numero di mille, tutte le cartucce a munizione spezzata vanno denunziate (mia tesi). Le cartucce a palla devono essere sempre denunziate.
La Cassazione dice che è lecito non denunziare fino a gr. 1785 di polvere occorrenti per caricare le mille cartucce "esenti". Si possono detenere munizioni anche per armi che non si possiedono. I collezionisti non possono detenere munizioni pertinenti alle armi in collezione, salvo che abbiano arma in eguale calibro fuori collezione.
Quantitativi: non occorre licenza di deposito per detenere un quantitativo massimo di 200 cartucce per arma corta + 1500 cartucce per arma lunga a palla o a munizione spezzata oppure 5 kg di polvere da sparo; chi detiene sia cartucce che polvere deve conteggiare la polvere entro le cartucce; si consiglia in tal caso di non detenere più di 200 colpi per arma corta + 1000 per arma lunga + 3 kg di polvere. Chi vuol detenere quantitativi superiori deve richiedere al prefetto licenza di deposito di esplosivi. Viene rilasciata ai tiratori agonisti e ad altre categorie che ne abbiano necessità. La licenza viene rilasciata per l'intero quantitativo detenibile di materie esplodenti (ad es. 1500 cartucce per fucile + 1500 per arma corta + 5 kg polvere) e il quantitativo massimo effettivamente detenuto va denunziato. Per modesti quantitativi di cartucce (ad. 1500 per fucile e 1500 per pistola) non si richiedono particolari misure. E' opportuno far precisare che la licenza di deposito autorizza anche al trasporto di quanto in deposito.
In alcune questure si impone un limite di acquisto annuo per le cartucce a palla: è una limitazione illegittima perché la legge 306/1992 che la prevedeva non è mai entrata in vigore per mancanza del regolamento. Chi si ritrova il limite sulla licenza deve però osservarlo.
Più persone coabitanti possono detenere ciascuna il quantitativo consentito, ma in locali separati (mio consiglio).
Trasporto: le munizioni e la polvere, nelle misure sopra indicate, possono essere liberamente trasportate dal loro detentore. Si ritiene che più persone su di un’auto possano trasportare ciascuna il quantitativo consentito.
Ricarica: le munizioni possono essere ricaricate in casa; non devono essere denunziati bossoli, inneschi, proiettili ed altri componenti diversi dalla polvere.
Impiego: Per difesa personale può essere utilizzato qualsiasi tipo di proiettile, salvo quelli a punta cava; possono essere usate anche munizioni spezzate.
Munizioni da guerra: Sono ormai molto poche e ne è vietata la detenzione. Tra i calibri per pistola sono ancora considerate tipo guerra quelle in cal. 9 para o Luger se con il proiettile camiciato; con proiettile non camiciato sono in vendita come munizioni comuni. Tra le munizioni per carabina sono tipo guerra quelle nei calibri in uso alla NATO e, in particolare, il 7,62 NATO. Identica cartuccia è però in vendita come 308 Winchester con palla non totalmente camiciata. Le scritte sul bossolo non sono rilevanti e perciò bossoli marchiati Nato possono essere ricaricati con palle consentite.
Sono ovviamente da guerra le munizioni per mitragliatrici o artiglierie. Il Ministero ha correttamente stabilito che i bossoli da guerra sparati non sono praticamente ricaricabili e sono perciò liberamente detenibili.
Munizioni a salve: Quelle nei calibri per arma comune da sparo (ad es. 9x21, 7,65, 45 ACP) sono soggette allo stesso regime delle munizioni cariche; quelle per armi di libera vendita o per attrezzi (cal. 6, 8, 9 mm) sono liberalizzate.
Artifizi pirotecnici

Il DM. 19 settembre 2002, n. 272 ha sconvolto il precedente sistema il quale prevedeva che si potessero detenere senza licenza di deposito fino a 25 kg netti di fuochi della IV o V categoria, da acquistare con autorizzazione e da denunziare se detenuti oltre 48 ore.
Ora il regime dei fuochi d’artificio è il seguente: pare che per i giocattoli pirici (Cat. V/C) occorra sempre la licenza di deposito. Invece i “manufatti pirotecnici da segnalazione e da divertimento” (Cat. V/D) fino a 5 kg, possono essere acquistati liberamente, non vanno denunziati e non occorre licenza di deposito. Nel caos creato dal ministero si potrebbe assurdamente concludere che si continua a poter detenere fino a 25 kg di fuochi della IV cat., di cui esso si è dimenticato!

Vendita o cessione di armi



Il privato può cedere armi solo a persona legittimata ad acquistare e quindi munita di nulla osta all'acquisto o di porto d'armi. Occorre redigere una dichiarazione scritta congiunta, con data ed ora, in cui l'acquirente dichiara di ricevere l'arma. Chi cede deve denunziare al più presto (meglio entro il giorno dopo) la cessione allegando la dichiarazione e la descrizione o fotocopia del documento di legittimazione dell'acquirente.
La cessione temporanea, il prestito, si chiama comodato; esso può essere fatto solo per le armi sportive o da caccia; chi riceve l'arma in comodato dovrebbe denunziarla (vedi sopra), sempre che la detenga oltre due o tre giorni. Se si vuole prestare una pistola non sportiva ad un amico occorre cedergliela come al punto precedente e poi riacquistarla, se legittimati entrambi.
È vietato ai privati acquistare armi da sparo per corrispondenza senza licenza del prefetto: vale a dire che non si possono spedire armi ad un privato se questi non
ha la licenza del prefetto; altrimenti l'acquirente deve venirsi a prendere l'arma oppure bisogna organizzare lo scambio tramite armieri.

Collezione di armi



Chi intende detenere più di 6 armi sportive o più di 3 armi comuni non da caccia deve munirsi preventivamente di licenza di collezione; questa ha essenzialmente lo scopo di accertare che siano adottate misure di custodia adeguate al numero e tipo delle armi. La licenza si richiede al questore (unendo due bolli) ed è gratuita e permanente. Non è richiesta la capacità tecnica né la idoneità fisica. Si può richiedere la licenza anche se non si intendono detenere armi fuori collezione ed anche per una sola arma. Nulla vieta che nella richiesta iniziale si indichi il numero presumibile delle armi che si intendono collezionare in futuro e indicare misure di custodia già adeguate al numero finale, così rendendo automatico l'inserimento dei successivi acquisti.
Ottenuta la licenza si può procedere ai successivi acquisti chiedendo ogni volta l'inserimento dell'arma o delle armi nella licenza (due bolli). Alcune questure richiedono la domanda preventiva, prima dell'acquisto; questa è necessaria solo se già si è esaurito il numero di armi fuori collezione.
In collezione si può tenere un solo esemplare per ogni modello di arma catalogata; due esemplari con la stessa denominazione e calibro, se armi precedenti al 1979, non catalogate; altri esemplari possono essere detenuti fra quelli fuori collezione.
Non possono essere detenute munizioni pertinenti alle armi in collezione; il divieto cade se si hanno armi dello stesso calibro fuori collezione.
Nessuna norma vieta l'uso delle armi in collezione e perciò esse possono essere portate al poligono per tirare e possono essere date in comodato, se sportive. Molti questori hanno frainteso la legge e impongono nella licenza il divieto di uso; è prescrizione illegittima, ma chi se la ritrova deve osservarla.
Chi trasferisce le armi in altro domicilio deve rinnovare preventivamente la licenza.
La licenza di collezione di armi antiche rare ed artistiche è gratuita e permanente; le misure di sicurezza possono essere largamente attenuate; è vietato detenere le munizioni. Si può detenere polvere da sparo. Il titolare può ampliare la collezione senza denunziare le nuove armi se esse sono dello stesso genere per cui stata rilasciata la licenza (ad es. una nuova pistola se già si detenevano armi da fuoco; se si fossero detenute solo armi bianche, la pistola andrebbe denunziata).
Le armi bianche moderne possono essere detenute in qualsiasi numero senza licenza di collezione, ma vanno denunziate.

Caricatore per armi da caccia


Qual è la capacità massima per il caricatore delle armi da caccia a canna rigata?

La legge sulla caccia 1992/157 ha stabilito le seguenti distinzioni:
- fucili a colpo singolo; possono essere ad una o due o a tre canne; per questi ultimi non sono consentite tutte e tre le canne rigate o tutte e tre le canne ad anima liscia, ma una deve essere diversa dalle altre due.
- fucili a canna liscia a ripetizione (ad esempio a pompa o a leva) oppure semiautomatici: il serbatoio o il caricatore non deve poter contenere più di due cartucce. Quindi complessivamente l'arma non deve poter sparare più di tre colpi (uno in canna e due nel serbatoio).
- fucili a canna rigata a ripetizione ordinaria (la cartuccia viene camerata manovrando a mano l'otturatore): non vi è limite alla capacità del serbatoio, salvo ovviamente il limite stabilito nel provvedimento di catalogazione. Rientrano tra questi i fucili a leva e i fucili a canna rigata con ripetizione a pompa
- fucili a canna rigata a ripetizione semiautomatica (ivi compresi quelli slug): in base alla convenzione di Berna essi non possono avere il caricatore con più di due colpi.

In conclusione: non si possono mai superare i tre colpi complessivi salvo che nei fucili a canna rigata a ripetizione manuale (otturatore con manubrio, a leva a pompa ecc.). Ma siccome avere più di tre colpi non serve a nulla con queste armi, è meglio dimenticarsi di questa eccezione e sul terreno di caccia limitare il serbatoio a due colpi!

Il caricatore può avere in origine una capacità maggiore, ma sul terreno di caccia esso deve essere limitato in modo stabile alla capacità prescritta, vale a dire che il limitatore non deve poter essere eliminato sul posto.

È possibile detenere armi in luoghi diversi dalla propria abitazione?

Denunzia di armi in luogo diverso dall'abitazione
 


Se ci si reca in questura e si chiede se è possibile detenere le proprie armi presso la propria ditta oppure in cantina, ci si sentirà regolarmente rispondere che ciò non è possibile; secondo molti di costoro, che vanno ad orecchio, invece di guardarsi le norme, le armi dovrebbero essere detenute solo in casa!
Costoro confondono l'obbligo di custodia delle armi con la loro denunzia.
L'art. 38 TULPS stabilisce solamente l'obbligo di denunzia delle armi e l'art. 58 del Regolamento non si preoccupa affatto del luogo in cui sono detenute. Però stabilisce che quando si denunzia un'arma occorre indicare il luogo in cui si trovano e il luogo in cui si trovano altre armi già detenute e denunziate; ovvio che la norma ha un senso proprio per l'ipotesi che le armi siano denunziate in luoghi diversi.
E che un cittadino possa avere armi denunziate presso la sua abitazione principale e presso abitazioni secondarie, è un dato di fatto pacificamente accettato da sempre. Nulla vieta però che le armi siano detenute in luogo diverso dall'abitazione poiché la legge non lo vieta. Ciò è tanto vero che è prassi comune, consigliata persino da certi opuscoli delle Questure sul modo di evitare furti, di portare le armi in cassetta di sicurezza in Banca.
La diversa opinione è nata, come si è detto, per un confusione tra detenzione e custodia: l'abitazione è considerata per definizione un luogo idoneo alla custodia di armi perché luogo abitato, specialmente di notte; invece una cantina o un negozio o un ufficio potrebbero dare minor affidamento. Se però il locale è adeguatamente attrezzato (locale blindato, cassaforte, impianti di allarme) ed offre garanzia eguali o maggiori di un'abita-zione, non vi è alcuna ragione per cui le armi non possano essere detenute nel luogo che si ritiene più confacente alle necessità del cittadino.

LICENZA DI PORTO D' ARMI

Porto d’armi

Il porto d’armi è la licenza amministrativa che permette ai cittadini italiani, che ne sono titolari, di portare o di trasportare un’arma al di fuori della propria abitazione. Esistono tre tipologie di licenza di porto d’armi:
•per “uso sportivo” (licenza di porto di fucile per il tiro a volo)
•per “uso venatorio” (licenza di porto di fucile anche per uso di caccia)
•per “difesa personale” (licenza di porto di pistola o rivoltella per difesa personale)
1/ Il rilascio: è necessario il nulla osta del Questore sia per l’acquisto di armi da sparo e di munizioni, sia per il trasporto fino al domicilio dove si vuole detenerle. L’autorizzazione è necessaria anche per chi eredita un’arma, ma non per chi è titolare di porto di pistola e porto di fucile.
I documenti da allegare alla richiesta sono:
•due contrassegni telematici da € 14,62, da applicare sulla richiesta e sul nulla osta;
•la certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’A.S.L. di residenza oppure dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
•la documentazione o l’autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia ovvero il certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale;
•una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesti:
•di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
•le generalità delle persone conviventi;

L'acquisto di armi




Le armi possono essere acquistate con la licenza di caccia,
che ha validità di sei anni e che comporta il pagamento di una tassa annuale di 168 euro quale concessione governativa,o con liocenza di tiro a volo che ha validità di sei anni ,ma non comporta il pagamento di tasse .Per la licenza di caccia Il mancato pagamento di questa tassa non comporta però l’inefficacia della licenza, ma solo una sanzione amministrativa. Ne consegue che la sola licenza è sufficiente all’acquisto, alla detenzione ed al trasporto di queste armi.
La licenza di caccia ha infatti anche valore di licenza per il tiro al volo e con questa motivazione il trasporto delle armi è consentito anche al di fuori della stagione venatoria.

Armi comuni da caccia



A canna liscia
(purché il calibro non sia più grande del 12; quindi non sono da caccia i calibri 8 e 10 che hanno un diametro superiore a 18,1 mm), a canna rigata; se di calibro pari o inferiore a 5,6 mm devono impiegare una cartuccia superiore a 40 mm. In pratica rimangono esclusi i calibri 22 a percussione anulare e il 22 Hornet. Sono armi da caccia quelle in calibri 6 e 9 mm Flobert. Sono armi da caccia anche quelle di tutti i calibri per pistola superiori al 22 . Anche moschetti militari o fucili d’assalto demilitarizzati sono armi da caccia”.

Vendita di armi per corrispondenza




Vendita per corrispondenza (art. 17 L. 110/75)
.
Diverso è il caso della vendita a distanza,(invio per posta/corriere)
L’art. 17 della L. 18 aprile 1975 n. 110 prescrive a chiare lettere il divieto di compravendita di armi commissionate per corrispondenza.
Tale divieto, tuttavia, non è assoluto.
Su autorizzazione della Prefettura (oggi: Ufficio territoriale di Governo) è possibile acquistare armi a distanza.
La richiesta, come detto, diversamente da quanto previsto in materia di spedizione, va inoltrata, anzicchè alla Questura, al Prefetto della Provincia in cui risiede l’acquirente.
La richiesta di acquisto per corrispondenza (che, lo si ripete: è un’eccezione al divieto generalizzato) va motivata. (ad esempio: particolare rarità del pezzo che non è possibile reperire in loco, assenza di armeria nel luogo di residenza, convenienza economica).

Trasferimento (ARMI DA FUOCO)





Diverso discorso riguarda il trasferimento (invio per posta/corriere) delle armi.

Anche in questo caso, non c’è nulla di particolarmente difficile o costoso.
Vediamo le ipotesi.
Spedizione (art. 34 T.U.)
In linea di principio non è vietato spedire armi per posta o per corriere. E’ indispensabile, tuttavia, ottenere il N.O. preventivo della Questura.
L’art. 34 del T.U sancisce che all’esercente l’attività commerciale ovvero al privato è vietato spedire armi senza "avviso di trasporto".

Cessione di arma da fuoco





Chi cede un’arma deve, innanzi tutto, assicurarsi con il dovuto scrupolo dell’identità del cessionario e che lo stesso sia titolare di idonea autorizzazione di Polizia.

A suo volta, il cessionario deve essere certo che l’arma oggetto della trattativa sia regolarmente detenuta e sia possibile la sua "tracciabilità" da parte degli Organi di P.S.
Avvenuto il trasferimento, il cedente dovrà limitarsi a "comunicarlo" al proprio ufficio di Polizia ove l’arma era denunziata (ex art. 58 Regolamento delle leggi di Pubblica sicurezza; R.D. 6 maggio 1940 n. 635, di seguito: Reg.) mentre, il cessionario, entro 72 ore dall’acquisizione, dovrà provvedere alla denunzia dell’arma ai sensi dell’art. 38 del R.D. 18.6.1931 n. 773 (altrimenti detto T.U.) così come recentemente modificato dal D. Lgs 204/2010.
E’ bene avere una ragionevole certezza dell’identità della parte acquirente.
Ove possibile è opportuno (ma non obbligatorio) verificare presso l’ufficio di PS competente la effettiva identità della parte e la regolare denunzia dell’arma.
Richiedere il codice fiscale ed un altro documento di riconoscimento può essere utile ad impedire future contestazioni di imprudenza.

La detenzione di armi


 
.

La detenzione di armi comuni da sparo
Il privato cittadino può detenere le seguenti armi comuni da sparo:
-Un numero illimitato di fucili da caccia;
-Sei armi classificate per uso sportivo;
-Tre armi comuni da sparo;
-Otto armi antiche.
Le armi da caccia
Le armi da caccia sono: i fucili a una o più canne ad anima liscia di calibro non superiore al 12,i fucili ad una o più canne ad anima rigata di calibro non inferiore a 5,6 mm con bossolo di lunghezza non inferiore a 40 mm;i fucili combinati a due o tre canna in cui la canna liscia deve essere non superiore al 12 e quella rigata non inferiore a 5,6 mm.La legge esclude esplicitamente che le armi ad aria compressa siano da caccia.
Le armi classificate per uso sportivo
(L.n.85/1986 legge Lo Bello) Ha introdotto nel nostro ordinamento la tipologia delle armi comuni da sparo classificate per uso sportivo.Solo le armi comprese nell'elenco fornito dalle case costruttrici sono classificate sportive.Queste armi sono detenibili in numero di sei.
La detenzione delle armi antiche
E' possibile detenere otto armi antiche;chi intende possederne di più deve ottenere la licenza di collezionista per armi antiche, rare, artistiche.Questo documento ha carattere permanente e non è soggetto ad alcun tipo di tasse;non vi sono limiti al numero di armi che possono essere collezionato.

Denuncia di detenzione e di cessione di armi e munizioni



Se si tratta di denuncia di detenzione, allegare:
1. Certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e le strutture militari della Polizia di Stato ex art. 35 T.U.L.P.S.
2. Capacità tecnica al maneggio delle armi (documentabile con il foglio di congedo , o da attestato
 rilasciato da una Sezione del Tiro a Segno ).
 3. Denuncia originaria della/e arma/i.
4. Eventuale certificato di morte.
5. Eventuale dichiarazione di assenso dei coeredi.
 - Se si tratta di denuncia di cessione tra privati a titolo diverso dal comodato, allegare:
 C. Denuncia originaria della/e arma/i.

La denuncia deve essere presentata nei seguenti casi:
- quando si viene in possesso di armi e cartucce per acquisto personale o per eredità;
 - quando si cedono armi e cartucce a terzi;
 - per variazione del luogo di detenzione delle armi e delle cartucce.
 L'arma detenuta deve essere immediatamente denunciata alla Questura o al Commissariato di zona, oppure in Questura o alla stazione Carabinieri competente per territorio. 
 E' possibile detenere fino ad un massimo di 3 armi comuni da sparo, 6 armi sportive e un numero illimitato di fucili da caccia. Le armi possedute non possono essere portate fuori dal luogo di detenzione, a meno che non si abbia l'autorizzazione.
 Per avere la possibilità di detenere un numero maggiore di armi, occorre la licenza di collezione rilasciata dal Questore. Questa permette di detenere una quantità illimitata di armi di cui, però, non è possibile avere il munizionamento. Inoltre, non è comunque possibile detenere più di un esemplare per ogni modello di arma.
Munizioni
 La denuncia delle munizioni è sempre obbligatoria:
- per le cartucce per pistola o rivoltella, la cui detenzione non può comunque essere superiore ai 200 pezzi;
 - per le munizioni per fucile da caccia aventi caricamento diverso dai pallini.
 Per le cartucce caricate a pallini la denuncia non è obbligatoria fino ad un massimo di 1000 pezzi. L'obbligo di denuncia scatta quando il loro numero eccede i 1000 con un limite massimo di detenzione fissato in 1500 pezzi.
per scaricare i moduli :www.mouli.it

La Denuncia delle Armi




Chi detiene armi, munizioni ed esplodenti è tenuto a farne denunzia,

 Riepilogo della detenzione di armi e munizioni: armi comuni (pistole o revolver  massimo 3) ,armi sportive ( di qualsiasi categoria purche' inserite nell'apposito elenco  massimo 6),armi da caccia (o canna liscia o rigata  illimitate),armi antiche in genere (il numero non si cumula a quello dei fucili a canna liscia o rigata ed a quello delle pistole o revolver comuni).
Per le munizioni : cartucce a munizione spezzata (da caccia o tiro)  fino a 1000 non occorre denuncia , oltre le 1000 e fino a 1500 chi le detiene è tenuto a farne denunzia. Oltre le 1500 occorre la licenza del Prefetto.
cartuccie a palla per armi a canna liscia o rigata corte o lunghe fino alle 200 per arma corta  fino a 1500 per arma lunga.

Per superare i limiti imposti dalla legge in fatto di detenzione di armi e' necessario chiudere la licenza di collezione. In questo modo sara' possibile aggiungere una quantita' illimitata di armi a quelle che gia' possediamo, ma che non potranno essere movimentate.

 Quando come e perché
Anzi tutto, I'obbligo di denunzia, è previsto dall'art. 38 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) (chiunque detiene armi [...] deve farne immediata denunzia all'ufficio locale di Pubblica Sicurezza o, se questo manchi, al comando dei Carabinieri).
 L'obbligo di denunzia riguarda le armi propriamente dette cioè, per usare la definizione corrente, quelle cose destinate per loro natura all'offesa alla persona. Rientrano in questa definizione: 

1
  le armi "bianche", cioè i pugnali, gli stiletti, le spade, le baionette e così via;
2
  tutte le armi da sparo (ad aria compressa, da fuoco, flobert, strumenti lanciarazzi etc.);
3
  le armi antiche

 Siccome il termine "arma" viene spesso utilizzato impropriamente anche per indicare cose che "armi" in senso stretto non sono (ad esempio, si parla di "armi a salve" o di "armi giocattolo", che sono  riproduzioni ), non rientrano nella definizione di "arma" e quindi non devono essere denunziati: 

1
  le armi-giocattolo o a salve; 
2
  le armi disattivate in modo irreversibile, le armi antiche inefficienti "per difetto ineliminabile del congegno di lancio o di sparo" (art. 5 della L. 21 febbraio 199O, n. 36);
3
  le armi "improprie" (si considerano armi improprie tutti quegli strumenti atti a offendere, dei quali la legge vieta il porto in modo assoluto, quali mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere etc.).
4
  gli strumenti atti ad offendere, cioè quelle cose utilizzabili per l'offesa alla persona ma per le quali può essere addotto un giustificato motivo per il porto (asce e altri strumenti da boscaiolo, strumenti da macellaio etc.).
 

 La denunzia deve essere fatta "immediatamente", cioè senza indugio. L'avverbio va certo interpretato con buon senso, ma non si può fare troppo affidamento sulla tolleranza degli organi di pubblica sicurezza; occorre tenere presente infatti che, nel caso di acquisto in armeria, la questura o il commissariato competenti territorialmente vengono informati dell'acquisto tramite il modulo compilato dall'armiere e che pertanto in caso di ritardo nella denunzia si incorrerà fatalmente in controlli e probabili rapporti penali. Perciò, a scanso di spiacevoli conseguenze, è opportuno recarsi a presentare la denunzia lo stesso giorno dell'acquisto e comunque non oltre i due o tre giorni successivi. 
 La denunzia va fatta alla questura, al commissariato o, in mancanza, al comando dei carabinieri del luogo dove le armi vengono detenute. Al riguardo, va precisato che nessuna disposizione di legge, impone di tenere le armi in uno stesso luogo né tanto meno nel luogo di residenza, per cui è perfettamente lecito detenere le armi in luoghi diversi, purché sufficientemente custodite. Potrà avvenire per ciò che le denunzie vengano fatte ad autorità diverse, ma questo senza superare comunque i limiti previsti dalla legge (cioè tre armi comuni da sparo, sei sportive, otto antiche, illimitate da caccia.
 L'originale della denuncia è fatto su carta semplice e contiene le indicazioni essenziali per identificare l'arma (marca, modello, calibro, numero di matricola) nonché l'indicazione della provenienza, cioè dell' armeria o del privato presso il quale è stata acquistata. Sebbene non richiesto dalla legge, è utile riportare il numero di catalogo, che deve essere punzonato sull'arma stessa (limitatamente alle armi prodotte dopo il 1975), e soprattutto - quando ricorre il caso -l' indicazione della classificazione di "arma sportiva". 
 La legge (art. 5 8, ultimo comma, Reg TULPS) impone invece a chi denuncia un'arma di indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate. Questa disposizione, che non sempre viene rispettata, è invece opportuna dato che, oltre a semplificare il lavoro degli organi di polizia, agevola anche il privato a tenere sotto controllo la propria raccolta. Va osservato che la disposizione citata, nella parte in cui richiede di precisare il luogo dove si trovano, conferma quanto già detto sul fatto che è possibile detenere armi in luoghi diversi
 In base alla giurisprudenza e alla prassi giudiziaria, l'omissione di denunzia si traduce in detenzione illegale di armi (art. 2 e 7 della L. 2 ottobre 1967, n. 895 modificata dalla L. 14 ottobre 1974, n. 497), reato di notevole gravità sia per le pesanti pene previste sia per le conseguenze correlate (sequestro delle armi, arresto in flagranza etc.). 
 In verità, si sono avute spesso interpretazioni eccessivamente severe dalla legge, dato che non è ragionevole applicare la disposizione penale citata, che riguarda la detenzione illegale, al semplice ritardo nella denunzia dell'arma. In questo caso, potrebbe essere applicata la meno grave sanzione prevista nell'art. 17 del TULPS. Nel caso che la denunzia venga fatta per errore a un uffcio diverso da quello che sarebbe competente per territorio le conseguenze sono meno gravi
 Eccezioni e casistica.
 Esistono delle eccezioni "soggettive", nel senso che per determinate istituzioni e persone non sussiste l'obbligo della denunzia (corpi armati, sezioni TSN, magistrati, ufficiali di P.S. e cosi via). In particolare, sono esonerati i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche; verosimilmente tale esenzione vale solo per le armi appartenenti alle categorie indicate (artistiche etc.) e comunque occorre tenere presente l'obbligo di denunziare al questore i cambiamenti sostanziali delle collezioni e del luogo in cui sono custodite (art. I l D.M 14/4/1 982). 
 Anche coloro che non vi sono tenuti è opportuno che presentino la denunzia delle armi detenute nel proprio stesso interesse, soprattutto per agevolare le formalità relative alla cessione delle armi (altrimenti, in mancanza di denunzia, il cedente dovrebbe rilasciare all'acquirente una dichiarazione in cui specifichi la propria qualità che l'aveva esonerato dalla denunzia dell'arma).
 I collezionisti di armi comuni sono tenuti a fare la denunzia delle singole armi acquistate, mentre l'obbligo di fare istanza di "inserimento in collezione", non essendo previsto da alcuna disposizione di legge, è regolato piuttosto dalla prassi delle questure.
 Colui, che viene in possesso di armi per successione ereditaria è tenuto all'obbligo della denuncia, sancito dalI'art. 38 TULPS, anche quando le stesse siano state già denunciate dal suo dante causa (Cass., 13-10-1981). 
Il trasferimento delle armi
Quando si cambia casa o comunque si decide di trasferire le armi in un altro luogo occorre tenere presenti due cose: 

1
  se non si è in possesso di una licenza di porto d'armi specifica per il tipo di armi da trasferire (licenza di porto di fucile, licenza di porto di pistola) occorre munirsi prima del trasporto del nulla osta rilasciato dal questore (artt. 34 TULPS e 50 del relativo Regolamento);
2
  occorre ripetere la denuncia anche se la nuova sede rientra nella giurisdizione dello stesso organo di pubblica sicurezza o dei carabinieri nel caso per esempio di spostamento nello stesso comune (art. 58 Regolamento TUL PS).

L'obbligo di ripetere la denuncia non dipende dal trasferimento della persona ma dallo spostamento dell'arma. In altre parole, se si cambia casa ma si mantengono le armi nello stesso luogo dove erano state denunziate non occorre alcuna denunzia; al contrario se le armi vengono trasferite vi è l'obbligo di ripetere la denunzia anche se non si è cambiata la residenza o la dimora abituale.
 L'omissione della denunzia di trasferimento delle armi è piuttosto frequente nella pratica ma è da evitare perché -sebbene costituisca una semplice contravvenzione- può essere fonte di problemi molto seri e può portare come conseguenza al sequestro e alla successiva confisca delle armi. 
 La cessioni delle armi
 Anche nel caso di cessione occorre considerare che il citato art. 58 del Regolamento TULPS dispone che nelle stesse forme [della denunzia] deve essere comunicata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità. Percio, senza dubbio, vi è un preciso obbligo legale di denunziare anche le cessioni, che ovviamente comportano una modificazione almeno quantitativa delle armi detenute.
a ceduta e di quella acquistata nella stessa denunzia.



Legislazione


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