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Caricatore per armi da caccia


Qual è la capacità massima per il caricatore delle armi da caccia a canna rigata?

La legge sulla caccia 1992/157 ha stabilito le seguenti distinzioni:
- fucili a colpo singolo; possono essere ad una o due o a tre canne; per questi ultimi non sono consentite tutte e tre le canne rigate o tutte e tre le canne ad anima liscia, ma una deve essere diversa dalle altre due.
- fucili a canna liscia a ripetizione (ad esempio a pompa o a leva) oppure semiautomatici: il serbatoio o il caricatore non deve poter contenere più di due cartucce. Quindi complessivamente l'arma non deve poter sparare più di tre colpi (uno in canna e due nel serbatoio).
- fucili a canna rigata a ripetizione ordinaria (la cartuccia viene camerata manovrando a mano l'otturatore): non vi è limite alla capacità del serbatoio, salvo ovviamente il limite stabilito nel provvedimento di catalogazione. Rientrano tra questi i fucili a leva e i fucili a canna rigata con ripetizione a pompa
- fucili a canna rigata a ripetizione semiautomatica (ivi compresi quelli slug): in base alla convenzione di Berna essi non possono avere il caricatore con più di due colpi.

In conclusione: non si possono mai superare i tre colpi complessivi salvo che nei fucili a canna rigata a ripetizione manuale (otturatore con manubrio, a leva a pompa ecc.). Ma siccome avere più di tre colpi non serve a nulla con queste armi, è meglio dimenticarsi di questa eccezione e sul terreno di caccia limitare il serbatoio a due colpi!

Il caricatore può avere in origine una capacità maggiore, ma sul terreno di caccia esso deve essere limitato in modo stabile alla capacità prescritta, vale a dire che il limitatore non deve poter essere eliminato sul posto.