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Cessione di arma da fuoco





Chi cede un’arma deve, innanzi tutto, assicurarsi con il dovuto scrupolo dell’identità del cessionario e che lo stesso sia titolare di idonea autorizzazione di Polizia.

A suo volta, il cessionario deve essere certo che l’arma oggetto della trattativa sia regolarmente detenuta e sia possibile la sua "tracciabilità" da parte degli Organi di P.S.
Avvenuto il trasferimento, il cedente dovrà limitarsi a "comunicarlo" al proprio ufficio di Polizia ove l’arma era denunziata (ex art. 58 Regolamento delle leggi di Pubblica sicurezza; R.D. 6 maggio 1940 n. 635, di seguito: Reg.) mentre, il cessionario, entro 72 ore dall’acquisizione, dovrà provvedere alla denunzia dell’arma ai sensi dell’art. 38 del R.D. 18.6.1931 n. 773 (altrimenti detto T.U.) così come recentemente modificato dal D. Lgs 204/2010.
E’ bene avere una ragionevole certezza dell’identità della parte acquirente.
Ove possibile è opportuno (ma non obbligatorio) verificare presso l’ufficio di PS competente la effettiva identità della parte e la regolare denunzia dell’arma.
Richiedere il codice fiscale ed un altro documento di riconoscimento può essere utile ad impedire future contestazioni di imprudenza.



Qui di seguito si riporta, per comodità, uno schema di atto di cessione tra privati:
Cessione di arma da fuoco
Con il presente atto si conviene che il sig. ............................, nato a .................. il .......................,
residente in ...................... via ................................. Codice fiscale...............................
Cede
al sig. ........................, nato a ........................, ivi domiciliato in via ..............................,
titolare di porto d’armi uso caccia n. ................................. rilasciato in data .................. dal Commissariato di Polizia ................................ , il ..................................................
descrizione arma .......................... n. di matricola .................................................. già denunziato presso il commissariato di PS
 
 
Il cedente
(data)......... (ora)...............( luogo)........ (firma)........................
 
Il cessionario
(data)......... (ora)...............( luogo)........ (firma)........................
 
Il contratto sopra riportato non è difficile .
N.B.In parole povere: chi riceve deve sempre essere titolare di licenza di porto d'armi
Chi cede, non è tenuto ad esserlo ma solo se l’arma, fino al momento della cessione, resta sempre custodita dove risulta denunziata (ex art. 38 T.U.) agli Organi di Polizia.
Alcuni Commissariati (generalmente di zone alta densità criminosa) pretendono che l’atto di cessione avvenga negli uffici della P.S.