Annunci

Vendita di armi per corrispondenza




Vendita per corrispondenza (art. 17 L. 110/75)
.
Diverso è il caso della vendita a distanza,(invio per posta/corriere)
L’art. 17 della L. 18 aprile 1975 n. 110 prescrive a chiare lettere il divieto di compravendita di armi commissionate per corrispondenza.
Tale divieto, tuttavia, non è assoluto.
Su autorizzazione della Prefettura (oggi: Ufficio territoriale di Governo) è possibile acquistare armi a distanza.
La richiesta, come detto, diversamente da quanto previsto in materia di spedizione, va inoltrata, anzicchè alla Questura, al Prefetto della Provincia in cui risiede l’acquirente.
La richiesta di acquisto per corrispondenza (che, lo si ripete: è un’eccezione al divieto generalizzato) va motivata. (ad esempio: particolare rarità del pezzo che non è possibile reperire in loco, assenza di armeria nel luogo di residenza, convenienza economica).



La richiesta deve contenere le indicazioni dell’arma (n. di matricola, tipo, cat. luogo in cui è custodita etccc).
Schema di richiesta da inoltrare al Prefetto
Al sig. Prefetto di ...............................................................
Oggetto: richiesta N.O. all’acquisto di arma per corrispondenza.
Il sottoscritto ............... nato a il...................................... , ivi domiciliato in via ........................................

titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia,tiro …………rilasciata dal Commissariato di PS in data …………..

Chiede
Ai sensi dell’art. 17 della L. 110/75, Il N.O. all’acquisto del (descrizione arma).............................................................................n. di matricola ........................................... in atto presso l’armeria .........................di ....................
Precisa che l’arma in questione è di difficile reperimento in quanto fuori produzione da diversi anni e non risulta agevole altrimenti acquistarla in zona stante poiché l’unica armeria aperta è dedita alla vendita di armi lunghe. 
Ottenuto il N.O. questo va consegnato all’armiere//venditore perché, a sua volta, possa ottenere dalla propria Questura il N.O. al trasporto (art. 34 T.U. citato) dell’arma che dovrà essere consegnata scarica ed imballata come da procedura già illustrata.
La procedura, che indubbiamente richiede del tempo (soprattutto per coloro che risiedono in località lontane dalla sede della Prefettura) ne scoraggia il sistematico ricorso.
Certo è che, la ricorrenza di quelle particolari circostanze (rarità dell’arma, particolare convenienza) può ben giustificare il ricorso a tale procedura che risulta più ostica e "farraginosa" soprattutto per chi ha una certa resistenza a confrontarsi con gli Uffici della P.A.
Diversamente (cosa che nella pratica accade con più frequenza) in caso di acquisto a distanza si ricorre all’intermediazione ed alla spedizione tra armerie (che devono attenersi solo alla procedura di "avviso di trasposto" ex art. 34 T.U. di cui sopra) ma la cui prestazione va, ovviamente, compensata.