Annunci

Vendita o cessione di armi



Il privato può cedere armi solo a persona legittimata ad acquistare e quindi munita di nulla osta all'acquisto o di porto d'armi. Occorre redigere una dichiarazione scritta congiunta, con data ed ora, in cui l'acquirente dichiara di ricevere l'arma. Chi cede deve denunziare al più presto (meglio entro il giorno dopo) la cessione allegando la dichiarazione e la descrizione o fotocopia del documento di legittimazione dell'acquirente.
La cessione temporanea, il prestito, si chiama comodato; esso può essere fatto solo per le armi sportive o da caccia; chi riceve l'arma in comodato dovrebbe denunziarla (vedi sopra), sempre che la detenga oltre due o tre giorni. Se si vuole prestare una pistola non sportiva ad un amico occorre cedergliela come al punto precedente e poi riacquistarla, se legittimati entrambi.
È vietato ai privati acquistare armi da sparo per corrispondenza senza licenza del prefetto: vale a dire che non si possono spedire armi ad un privato se questi non
ha la licenza del prefetto; altrimenti l'acquirente deve venirsi a prendere l'arma oppure bisogna organizzare lo scambio tramite armieri.