NUOVE NORME SUI CARICATORI
Decreto Legislativo 29 settembre 2013, n. 121
Cosa dice la Legge
"Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi."
Questo Decreto Legislativo contiene importanti novità .
In particolare l'Articolo 2 prevede nuove norme riguardo al numero di colpi contenuti nei caricatori o nei serbatoi.
Il Decreto è entrato in vigore il 5 novembre 2013.
Ai sensi delle nuove norme sono ammessi soltanto:
All'Articolo 6 si stabiliscono norme per i caricatori delle armi già detenute prima del 5 novembre 2013: esse possono mantenere i caricatori con il numero di munizioni previste prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo di cui sopra, ma potranno essere cedute a terzi a qualunque titolo solamente entro il termine tassativo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso (in pratica entro il 5 novembre 2015).
ATTENZIONE: Questo Decreto non vale per i fucili a canna liscia, nei serbatoi dei quali possono essere contenuti più di 5 cartucce come nei (fucili a pompa e fucili semiautomatici), naturalmente se tali fucili NON sono destinati per uso venatorio, per i quali è già specificato il numero di cartucce consentito dal regolamento sulla caccia, ma solamente nel caso essi siano destinati ad uso sportivo
ATTENZIONE NUOVA NORMA PER LA CACCIA con il D.L.n. 91/2014 - All'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: i caricatori dei fucili ad anima rigata semiautomatici e a caricamento manuale impiegati durante la caccia non possono contenere più di due cartucce (come al solito non è chiaro se esclusa quella in canna).
Nei fulici a canna liscia con serbatoio (semiautomatici o a pompa) sono concessi massimo 3 cartucce compresa quella in canna.
Il Decreto non tratta solo l'argomento "caricatori", pertanto se ne consiglia la lettura completa, in quanto contiene anche altri punti che possono essere d'interesse.
Prendi visione QUI del testo completo del Decreto Legislativo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
In particolare l'Articolo 2 prevede nuove norme riguardo al numero di colpi contenuti nei caricatori o nei serbatoi.
Il Decreto è entrato in vigore il 5 novembre 2013.
Ai sensi delle nuove norme sono ammessi soltanto:
- Per le armi corte: caricatore da 15 colpi.
- Per le armi lunghe a canna rigata: caricatore da 5 colpi se non per uso caccia.
- Per le armi lunghe a canna liscia: caricatore anche a più di 5 cartucce se non per uso caccia.
- Le armi sportive possono avere il caricatore o il serbatoio di capacità maggiore, se tali caratteristiche sono previste dalla disciplina sportiva in cui vengono usate.
All'Articolo 6 si stabiliscono norme per i caricatori delle armi già detenute prima del 5 novembre 2013: esse possono mantenere i caricatori con il numero di munizioni previste prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo di cui sopra, ma potranno essere cedute a terzi a qualunque titolo solamente entro il termine tassativo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso (in pratica entro il 5 novembre 2015).
ATTENZIONE: Questo Decreto non vale per i fucili a canna liscia, nei serbatoi dei quali possono essere contenuti più di 5 cartucce come nei (fucili a pompa e fucili semiautomatici), naturalmente se tali fucili NON sono destinati per uso venatorio, per i quali è già specificato il numero di cartucce consentito dal regolamento sulla caccia, ma solamente nel caso essi siano destinati ad uso sportivo
ATTENZIONE NUOVA NORMA PER LA CACCIA con il D.L.n. 91/2014 - All'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: i caricatori dei fucili ad anima rigata semiautomatici e a caricamento manuale impiegati durante la caccia non possono contenere più di due cartucce (come al solito non è chiaro se esclusa quella in canna).
Nei fulici a canna liscia con serbatoio (semiautomatici o a pompa) sono concessi massimo 3 cartucce compresa quella in canna.
Il Decreto non tratta solo l'argomento "caricatori", pertanto se ne consiglia la lettura completa, in quanto contiene anche altri punti che possono essere d'interesse.
Prendi visione QUI del testo completo del Decreto Legislativo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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