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La Denuncia delle Armi




Chi detiene armi, munizioni ed esplodenti è tenuto a farne denunzia,

 Riepilogo della detenzione di armi e munizioni: armi comuni (pistole o revolver  massimo 3) ,armi sportive ( di qualsiasi categoria purche' inserite nell'apposito elenco  massimo 6),armi da caccia (o canna liscia o rigata  illimitate),armi antiche in genere (il numero non si cumula a quello dei fucili a canna liscia o rigata ed a quello delle pistole o revolver comuni).
Per le munizioni : cartucce a munizione spezzata (da caccia o tiro)  fino a 1000 non occorre denuncia , oltre le 1000 e fino a 1500 chi le detiene è tenuto a farne denunzia. Oltre le 1500 occorre la licenza del Prefetto.
cartuccie a palla per armi a canna liscia o rigata corte o lunghe fino alle 200 per arma corta  fino a 1500 per arma lunga.

Per superare i limiti imposti dalla legge in fatto di detenzione di armi e' necessario chiudere la licenza di collezione. In questo modo sara' possibile aggiungere una quantita' illimitata di armi a quelle che gia' possediamo, ma che non potranno essere movimentate.

 Quando come e perché
Anzi tutto, I'obbligo di denunzia, è previsto dall'art. 38 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) (chiunque detiene armi [...] deve farne immediata denunzia all'ufficio locale di Pubblica Sicurezza o, se questo manchi, al comando dei Carabinieri).
 L'obbligo di denunzia riguarda le armi propriamente dette cioè, per usare la definizione corrente, quelle cose destinate per loro natura all'offesa alla persona. Rientrano in questa definizione: 

1
  le armi "bianche", cioè i pugnali, gli stiletti, le spade, le baionette e così via;
2
  tutte le armi da sparo (ad aria compressa, da fuoco, flobert, strumenti lanciarazzi etc.);
3
  le armi antiche

 Siccome il termine "arma" viene spesso utilizzato impropriamente anche per indicare cose che "armi" in senso stretto non sono (ad esempio, si parla di "armi a salve" o di "armi giocattolo", che sono  riproduzioni ), non rientrano nella definizione di "arma" e quindi non devono essere denunziati: 

1
  le armi-giocattolo o a salve; 
2
  le armi disattivate in modo irreversibile, le armi antiche inefficienti "per difetto ineliminabile del congegno di lancio o di sparo" (art. 5 della L. 21 febbraio 199O, n. 36);
3
  le armi "improprie" (si considerano armi improprie tutti quegli strumenti atti a offendere, dei quali la legge vieta il porto in modo assoluto, quali mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere etc.).
4
  gli strumenti atti ad offendere, cioè quelle cose utilizzabili per l'offesa alla persona ma per le quali può essere addotto un giustificato motivo per il porto (asce e altri strumenti da boscaiolo, strumenti da macellaio etc.).
 

 La denunzia deve essere fatta "immediatamente", cioè senza indugio. L'avverbio va certo interpretato con buon senso, ma non si può fare troppo affidamento sulla tolleranza degli organi di pubblica sicurezza; occorre tenere presente infatti che, nel caso di acquisto in armeria, la questura o il commissariato competenti territorialmente vengono informati dell'acquisto tramite il modulo compilato dall'armiere e che pertanto in caso di ritardo nella denunzia si incorrerà fatalmente in controlli e probabili rapporti penali. Perciò, a scanso di spiacevoli conseguenze, è opportuno recarsi a presentare la denunzia lo stesso giorno dell'acquisto e comunque non oltre i due o tre giorni successivi. 
 La denunzia va fatta alla questura, al commissariato o, in mancanza, al comando dei carabinieri del luogo dove le armi vengono detenute. Al riguardo, va precisato che nessuna disposizione di legge, impone di tenere le armi in uno stesso luogo né tanto meno nel luogo di residenza, per cui è perfettamente lecito detenere le armi in luoghi diversi, purché sufficientemente custodite. Potrà avvenire per ciò che le denunzie vengano fatte ad autorità diverse, ma questo senza superare comunque i limiti previsti dalla legge (cioè tre armi comuni da sparo, sei sportive, otto antiche, illimitate da caccia.
 L'originale della denuncia è fatto su carta semplice e contiene le indicazioni essenziali per identificare l'arma (marca, modello, calibro, numero di matricola) nonché l'indicazione della provenienza, cioè dell' armeria o del privato presso il quale è stata acquistata. Sebbene non richiesto dalla legge, è utile riportare il numero di catalogo, che deve essere punzonato sull'arma stessa (limitatamente alle armi prodotte dopo il 1975), e soprattutto - quando ricorre il caso -l' indicazione della classificazione di "arma sportiva". 
 La legge (art. 5 8, ultimo comma, Reg TULPS) impone invece a chi denuncia un'arma di indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate. Questa disposizione, che non sempre viene rispettata, è invece opportuna dato che, oltre a semplificare il lavoro degli organi di polizia, agevola anche il privato a tenere sotto controllo la propria raccolta. Va osservato che la disposizione citata, nella parte in cui richiede di precisare il luogo dove si trovano, conferma quanto già detto sul fatto che è possibile detenere armi in luoghi diversi
 In base alla giurisprudenza e alla prassi giudiziaria, l'omissione di denunzia si traduce in detenzione illegale di armi (art. 2 e 7 della L. 2 ottobre 1967, n. 895 modificata dalla L. 14 ottobre 1974, n. 497), reato di notevole gravità sia per le pesanti pene previste sia per le conseguenze correlate (sequestro delle armi, arresto in flagranza etc.). 
 In verità, si sono avute spesso interpretazioni eccessivamente severe dalla legge, dato che non è ragionevole applicare la disposizione penale citata, che riguarda la detenzione illegale, al semplice ritardo nella denunzia dell'arma. In questo caso, potrebbe essere applicata la meno grave sanzione prevista nell'art. 17 del TULPS. Nel caso che la denunzia venga fatta per errore a un uffcio diverso da quello che sarebbe competente per territorio le conseguenze sono meno gravi
 Eccezioni e casistica.
 Esistono delle eccezioni "soggettive", nel senso che per determinate istituzioni e persone non sussiste l'obbligo della denunzia (corpi armati, sezioni TSN, magistrati, ufficiali di P.S. e cosi via). In particolare, sono esonerati i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche; verosimilmente tale esenzione vale solo per le armi appartenenti alle categorie indicate (artistiche etc.) e comunque occorre tenere presente l'obbligo di denunziare al questore i cambiamenti sostanziali delle collezioni e del luogo in cui sono custodite (art. I l D.M 14/4/1 982). 
 Anche coloro che non vi sono tenuti è opportuno che presentino la denunzia delle armi detenute nel proprio stesso interesse, soprattutto per agevolare le formalità relative alla cessione delle armi (altrimenti, in mancanza di denunzia, il cedente dovrebbe rilasciare all'acquirente una dichiarazione in cui specifichi la propria qualità che l'aveva esonerato dalla denunzia dell'arma).
 I collezionisti di armi comuni sono tenuti a fare la denunzia delle singole armi acquistate, mentre l'obbligo di fare istanza di "inserimento in collezione", non essendo previsto da alcuna disposizione di legge, è regolato piuttosto dalla prassi delle questure.
 Colui, che viene in possesso di armi per successione ereditaria è tenuto all'obbligo della denuncia, sancito dalI'art. 38 TULPS, anche quando le stesse siano state già denunciate dal suo dante causa (Cass., 13-10-1981). 
Il trasferimento delle armi
Quando si cambia casa o comunque si decide di trasferire le armi in un altro luogo occorre tenere presenti due cose: 

1
  se non si è in possesso di una licenza di porto d'armi specifica per il tipo di armi da trasferire (licenza di porto di fucile, licenza di porto di pistola) occorre munirsi prima del trasporto del nulla osta rilasciato dal questore (artt. 34 TULPS e 50 del relativo Regolamento);
2
  occorre ripetere la denuncia anche se la nuova sede rientra nella giurisdizione dello stesso organo di pubblica sicurezza o dei carabinieri nel caso per esempio di spostamento nello stesso comune (art. 58 Regolamento TUL PS).

L'obbligo di ripetere la denuncia non dipende dal trasferimento della persona ma dallo spostamento dell'arma. In altre parole, se si cambia casa ma si mantengono le armi nello stesso luogo dove erano state denunziate non occorre alcuna denunzia; al contrario se le armi vengono trasferite vi è l'obbligo di ripetere la denunzia anche se non si è cambiata la residenza o la dimora abituale.
 L'omissione della denunzia di trasferimento delle armi è piuttosto frequente nella pratica ma è da evitare perché -sebbene costituisca una semplice contravvenzione- può essere fonte di problemi molto seri e può portare come conseguenza al sequestro e alla successiva confisca delle armi. 
 La cessioni delle armi
 Anche nel caso di cessione occorre considerare che il citato art. 58 del Regolamento TULPS dispone che nelle stesse forme [della denunzia] deve essere comunicata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità. Percio, senza dubbio, vi è un preciso obbligo legale di denunziare anche le cessioni, che ovviamente comportano una modificazione almeno quantitativa delle armi detenute.
a ceduta e di quella acquistata nella stessa denunzia.