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DOPPIETTA NEUMANN FRERES HAMMERLESS



NEUMANN FRERES HAMMERLESS CAL. 12 Condizioni: Usato :: come nuovo
Marchio Armi: Neumann Frères
Modello: Hammerless Damascata
Calibro Canna Liscia: 12

Lunghezza canna (cm): 60 75
Strozzatura: vedi annuncio
Doppietta hammerless dotata di due paia di canne in damasco firmata

NEUMANN FRERES F.TS D'ARMES A LIEGE - Monomatricola 2187.
Prezzo: 3.500,00 €
Quadruplice chiusura a testa di bambola, calcio inglese di bel legno, calciolo in osso.

Bella bascula con ampio seno avvolgente, tartarugata, belle incisioni.

Inglesina con scene di cervi su ambo i lati.

Completa serie di punzoni belgi in uso tra il 18/10/1898 ed il 23/06/1924.

Chiusura "sonante. Arma praticamente perfetta.

-Primo set di canne cm 60, quasi nuove, a specchio, marcate "epreuve officielle pour poudres sans fumee".
Cameratura D ( 65/20.6mm ), canna sinistra CHOKE 17.4/18, canna destra 17.7/18.2 CHOKE 17.6/18.2, peso P1K459,5 esatto alla bilancia. Matricolate 15238 + 2187. 
Calibro indicato in losanga 12C.

-Secondo set di canne cm. 75: Quasi nuove, a specchio, grana del damasco differente dal primo set di canne.
Marcate "pour poudre pyroxylee". Cameratura D ( 70/20.7mm ). Sinistra CHOKE 18.2, destra CHOKE 18.2. Peso P1K717 esatto alla bilancia. Matricolata 404+2187. Calibro indicato 12C in losanga.
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DOPPIETTA BERETTA 1939 CAL. 12


DOPPIETTA BERETTA MOD. 1939 CAL. 12 Condizioni: Usato :: con segni di usura
Marchio Armi: Beretta
Modello: Mod. 1939
Calibro Canna Liscia: 12

Lunghezza canna (cm): 68
Strozzatura: 17,3-17,4
Beretta Doppietta Matr. 67634
Prezzo: 1.500,00 €

Doppietta tipo Hanson a triplice chiusura, canne Monobloc acciaio Krupp cm. 68,

strozzature: Sx 18,4/17,3- Dx 18,4/17,4. Camera 70mm.

Costruzione anno 1939.

Calcio in discreta noce con scudetto.

Corredata di certificato originale del Banco di Prova ceh certifica

il superamento della 5° prova Cat. E a 900 Kg/cm2.

Legni molto buoni, idem ferri.

Canne ribrunite in epoca. Interno canne non più fresco, ma accettabile e sparabilissimo.

Prezzo non trattabile.
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FUCILE BERETTA A301 SEMIAUTOMATICO



Condizioni:   
Usato :: con segni di usura
Marchio Armi:    Beretta
Modello:    A301
Calibro Canna Liscia:    12

Lunghezza canna (cm):    71
Strozzatura:    ** ( 2 STELLE)

BERETTA SEMIAUTOMATICO MOD. A301 MTR D09045E
PREZZO : 400,00 EURO
BERETTA SEMIAUTOMATICO MOD. A301, MATRICOLA D09045E, CALIBRO 12, ANNO DI PRODUZIONE AD=1978, MONOGRILLO, PIEGADRITTA, SENZA BINDELLA.

MATRICOLA CANNA D89460F, CAMERA 70, LUNGHEZZA CANNA CM 71, ESTRATTORE AUTOMATICO

GUANCIALE RIALZATO , PUO' SPARARE BABY MAGNUM.

ARMA IN OTTIME CONDIZIONI
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FUCILE BROWNING AUTO FIVE LIGHT TWELVE


BROWNING AUTO FIVE LIGHT TWELVE CAL. 12 SEMIAUTOMATICO
Condizioni: Usato :: con segni di usura
Marchio Armi: Browning
Modello: AUTO FIVE LIGHT TWELVE
Calibro Canna Liscia: 12

Lunghezza canna (cm): 63
Strozzatura: FORATURA 18.4
Prezzo: 500,00 €

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SOVRAPPOSTO - ZOLI - CAL.12


Sovrapposto, Zoli - F.lli Rizzini.
Canne ottime, lisce da 71 cm ***/*. Anno 1966, matricola 3392.
Calcio in legno.
Peso: 3,190 kg
 Prezzo 350,00€

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UZKON BR99 CAL.12/76


Fucile semiautomatico Uzkon BR99 calibro 12/76 con caricatore di riserva da 5 colpi.Strozzatori intercambiabili inclusi.Diottra di mira regolabile e mirino.
PREZZO:660,00€

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DOPPIETTA D.PEDERSOLI CAL. 12



Condizioni:Usato :: come nuovo
Marchio Armi:Pedersoli
Modello:Doppietta
Calibro Canna Liscia:12
 
Lunghezza canna (cm):69
Strozzatura:18.3

RAFFINATA DOPPIETTA AD AVANCARICA DAVIDE PEDERSOLI MTR. 7156, CANNE 693MM, LUNGHEZZA TOTALE 116CM,


PESO SOLI 2,750GR.  STROZZATURA ENTRAMBE LE CANNE18,3.


PREZZO:700,00€

LEGNI CHIARI FINITI AD OLIO, METALLI TARTARUGATI E BRUNITI ALLA BELGA.

VARI SEGNI D'USO SU METALLI, CALCIO IN BUONE CONDIZIONI. SPARATA SOLO DUE VOLTE, ANIMA PERFETTA, LUCIDA E CHIARA.


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Munizioni - cartucce



Munizioni sono le cartucce a palla o a salve destinate a caricare armi da sparo (non quelle per le armi a salve che sono libere). Sono:
- per arma lunga (la legge parla di armi da caccia, ma quando la norma è stata scritta nel 1940 tutte le armi lunghe erano da caccia e infatti non esiste norma che regoli le munizioni per armi lunghe non da caccia), quelle nate per essere usate in fucili o carabine; le munizioni 22 long rifle, come dice il nome e la loro storia, sono munizioni per carabina (contraria una circolare del Min. Int.!).
- per arma corta, quelle nate per essere usate in pistole; a nulla rileva che poi si sparino in una carabina.
- a palla quelle che montano un proiettile unico;
- a munizione spezzata o a pallini, quelle che contengono nel bossolo più palle di piombo (pallini; la legge ignora la distinzione commerciale fra pallini e pallettoni).
La legge vieta per ogni uso i proiettili a punta cava (detti ad espansione), a nucleo perforante, traccianti, incendiari, a carica esplosiva. Il forellino di stabilizzazione in punta non rende ad espansione la palla.
Acquisto: come per le armi. Chi è iscritto al TSN può acquistare lì, liberamente, le munizioni per sparare, ma deve consumarle entro il poligono.
Denunzia: non va denunziato l'acquisto, ma la detenzione; chi compera le munizioni (o polvere da sparo) e le usa entro due o tre giorni non deve denunziarle; chi ha denunziato delle munizioni e le spara o le usa altrimenti, non deve denunziare che sono diminuite e non deve denunziare il reintegro del quantitativo iniziale (Cassazione costante accolta da circolare del Min. Int.).
Le cartucce a munizione spezzata sono esenti da denunzia fino ad un massimo di mille purché si abbiano armi denunziate. Se si supera il numero di mille, tutte le cartucce a munizione spezzata vanno denunziate (mia tesi). Le cartucce a palla devono essere sempre denunziate.
La Cassazione dice che è lecito non denunziare fino a gr. 1785 di polvere occorrenti per caricare le mille cartucce "esenti". Si possono detenere munizioni anche per armi che non si possiedono. I collezionisti non possono detenere munizioni pertinenti alle armi in collezione, salvo che abbiano arma in eguale calibro fuori collezione.
Quantitativi: non occorre licenza di deposito per detenere un quantitativo massimo di 200 cartucce per arma corta + 1500 cartucce per arma lunga a palla o a munizione spezzata oppure 5 kg di polvere da sparo; chi detiene sia cartucce che polvere deve conteggiare la polvere entro le cartucce; si consiglia in tal caso di non detenere più di 200 colpi per arma corta + 1000 per arma lunga + 3 kg di polvere. Chi vuol detenere quantitativi superiori deve richiedere al prefetto licenza di deposito di esplosivi. Viene rilasciata ai tiratori agonisti e ad altre categorie che ne abbiano necessità. La licenza viene rilasciata per l'intero quantitativo detenibile di materie esplodenti (ad es. 1500 cartucce per fucile + 1500 per arma corta + 5 kg polvere) e il quantitativo massimo effettivamente detenuto va denunziato. Per modesti quantitativi di cartucce (ad. 1500 per fucile e 1500 per pistola) non si richiedono particolari misure. E' opportuno far precisare che la licenza di deposito autorizza anche al trasporto di quanto in deposito.
In alcune questure si impone un limite di acquisto annuo per le cartucce a palla: è una limitazione illegittima perché la legge 306/1992 che la prevedeva non è mai entrata in vigore per mancanza del regolamento. Chi si ritrova il limite sulla licenza deve però osservarlo.
Più persone coabitanti possono detenere ciascuna il quantitativo consentito, ma in locali separati (mio consiglio).
Trasporto: le munizioni e la polvere, nelle misure sopra indicate, possono essere liberamente trasportate dal loro detentore. Si ritiene che più persone su di un’auto possano trasportare ciascuna il quantitativo consentito.
Ricarica: le munizioni possono essere ricaricate in casa; non devono essere denunziati bossoli, inneschi, proiettili ed altri componenti diversi dalla polvere.
Impiego: Per difesa personale può essere utilizzato qualsiasi tipo di proiettile, salvo quelli a punta cava; possono essere usate anche munizioni spezzate.
Munizioni da guerra: Sono ormai molto poche e ne è vietata la detenzione. Tra i calibri per pistola sono ancora considerate tipo guerra quelle in cal. 9 para o Luger se con il proiettile camiciato; con proiettile non camiciato sono in vendita come munizioni comuni. Tra le munizioni per carabina sono tipo guerra quelle nei calibri in uso alla NATO e, in particolare, il 7,62 NATO. Identica cartuccia è però in vendita come 308 Winchester con palla non totalmente camiciata. Le scritte sul bossolo non sono rilevanti e perciò bossoli marchiati Nato possono essere ricaricati con palle consentite.
Sono ovviamente da guerra le munizioni per mitragliatrici o artiglierie. Il Ministero ha correttamente stabilito che i bossoli da guerra sparati non sono praticamente ricaricabili e sono perciò liberamente detenibili.
Munizioni a salve: Quelle nei calibri per arma comune da sparo (ad es. 9x21, 7,65, 45 ACP) sono soggette allo stesso regime delle munizioni cariche; quelle per armi di libera vendita o per attrezzi (cal. 6, 8, 9 mm) sono liberalizzate.
Artifizi pirotecnici

Il DM. 19 settembre 2002, n. 272 ha sconvolto il precedente sistema il quale prevedeva che si potessero detenere senza licenza di deposito fino a 25 kg netti di fuochi della IV o V categoria, da acquistare con autorizzazione e da denunziare se detenuti oltre 48 ore.
Ora il regime dei fuochi d’artificio è il seguente: pare che per i giocattoli pirici (Cat. V/C) occorra sempre la licenza di deposito. Invece i “manufatti pirotecnici da segnalazione e da divertimento” (Cat. V/D) fino a 5 kg, possono essere acquistati liberamente, non vanno denunziati e non occorre licenza di deposito. Nel caos creato dal ministero si potrebbe assurdamente concludere che si continua a poter detenere fino a 25 kg di fuochi della IV cat., di cui esso si è dimenticato!

Vendita o cessione di armi



Il privato può cedere armi solo a persona legittimata ad acquistare e quindi munita di nulla osta all'acquisto o di porto d'armi. Occorre redigere una dichiarazione scritta congiunta, con data ed ora, in cui l'acquirente dichiara di ricevere l'arma. Chi cede deve denunziare al più presto (meglio entro il giorno dopo) la cessione allegando la dichiarazione e la descrizione o fotocopia del documento di legittimazione dell'acquirente.
La cessione temporanea, il prestito, si chiama comodato; esso può essere fatto solo per le armi sportive o da caccia; chi riceve l'arma in comodato dovrebbe denunziarla (vedi sopra), sempre che la detenga oltre due o tre giorni. Se si vuole prestare una pistola non sportiva ad un amico occorre cedergliela come al punto precedente e poi riacquistarla, se legittimati entrambi.
È vietato ai privati acquistare armi da sparo per corrispondenza senza licenza del prefetto: vale a dire che non si possono spedire armi ad un privato se questi non
ha la licenza del prefetto; altrimenti l'acquirente deve venirsi a prendere l'arma oppure bisogna organizzare lo scambio tramite armieri.

Collezione di armi



Chi intende detenere più di 6 armi sportive o più di 3 armi comuni non da caccia deve munirsi preventivamente di licenza di collezione; questa ha essenzialmente lo scopo di accertare che siano adottate misure di custodia adeguate al numero e tipo delle armi. La licenza si richiede al questore (unendo due bolli) ed è gratuita e permanente. Non è richiesta la capacità tecnica né la idoneità fisica. Si può richiedere la licenza anche se non si intendono detenere armi fuori collezione ed anche per una sola arma. Nulla vieta che nella richiesta iniziale si indichi il numero presumibile delle armi che si intendono collezionare in futuro e indicare misure di custodia già adeguate al numero finale, così rendendo automatico l'inserimento dei successivi acquisti.
Ottenuta la licenza si può procedere ai successivi acquisti chiedendo ogni volta l'inserimento dell'arma o delle armi nella licenza (due bolli). Alcune questure richiedono la domanda preventiva, prima dell'acquisto; questa è necessaria solo se già si è esaurito il numero di armi fuori collezione.
In collezione si può tenere un solo esemplare per ogni modello di arma catalogata; due esemplari con la stessa denominazione e calibro, se armi precedenti al 1979, non catalogate; altri esemplari possono essere detenuti fra quelli fuori collezione.
Non possono essere detenute munizioni pertinenti alle armi in collezione; il divieto cade se si hanno armi dello stesso calibro fuori collezione.
Nessuna norma vieta l'uso delle armi in collezione e perciò esse possono essere portate al poligono per tirare e possono essere date in comodato, se sportive. Molti questori hanno frainteso la legge e impongono nella licenza il divieto di uso; è prescrizione illegittima, ma chi se la ritrova deve osservarla.
Chi trasferisce le armi in altro domicilio deve rinnovare preventivamente la licenza.
La licenza di collezione di armi antiche rare ed artistiche è gratuita e permanente; le misure di sicurezza possono essere largamente attenuate; è vietato detenere le munizioni. Si può detenere polvere da sparo. Il titolare può ampliare la collezione senza denunziare le nuove armi se esse sono dello stesso genere per cui stata rilasciata la licenza (ad es. una nuova pistola se già si detenevano armi da fuoco; se si fossero detenute solo armi bianche, la pistola andrebbe denunziata).
Le armi bianche moderne possono essere detenute in qualsiasi numero senza licenza di collezione, ma vanno denunziate.

Caricatore per armi da caccia


Qual è la capacità massima per il caricatore delle armi da caccia a canna rigata?

La legge sulla caccia 1992/157 ha stabilito le seguenti distinzioni:
- fucili a colpo singolo; possono essere ad una o due o a tre canne; per questi ultimi non sono consentite tutte e tre le canne rigate o tutte e tre le canne ad anima liscia, ma una deve essere diversa dalle altre due.
- fucili a canna liscia a ripetizione (ad esempio a pompa o a leva) oppure semiautomatici: il serbatoio o il caricatore non deve poter contenere più di due cartucce. Quindi complessivamente l'arma non deve poter sparare più di tre colpi (uno in canna e due nel serbatoio).
- fucili a canna rigata a ripetizione ordinaria (la cartuccia viene camerata manovrando a mano l'otturatore): non vi è limite alla capacità del serbatoio, salvo ovviamente il limite stabilito nel provvedimento di catalogazione. Rientrano tra questi i fucili a leva e i fucili a canna rigata con ripetizione a pompa
- fucili a canna rigata a ripetizione semiautomatica (ivi compresi quelli slug): in base alla convenzione di Berna essi non possono avere il caricatore con più di due colpi.

In conclusione: non si possono mai superare i tre colpi complessivi salvo che nei fucili a canna rigata a ripetizione manuale (otturatore con manubrio, a leva a pompa ecc.). Ma siccome avere più di tre colpi non serve a nulla con queste armi, è meglio dimenticarsi di questa eccezione e sul terreno di caccia limitare il serbatoio a due colpi!

Il caricatore può avere in origine una capacità maggiore, ma sul terreno di caccia esso deve essere limitato in modo stabile alla capacità prescritta, vale a dire che il limitatore non deve poter essere eliminato sul posto.

È possibile detenere armi in luoghi diversi dalla propria abitazione?

Denunzia di armi in luogo diverso dall'abitazione
 


Se ci si reca in questura e si chiede se è possibile detenere le proprie armi presso la propria ditta oppure in cantina, ci si sentirà regolarmente rispondere che ciò non è possibile; secondo molti di costoro, che vanno ad orecchio, invece di guardarsi le norme, le armi dovrebbero essere detenute solo in casa!
Costoro confondono l'obbligo di custodia delle armi con la loro denunzia.
L'art. 38 TULPS stabilisce solamente l'obbligo di denunzia delle armi e l'art. 58 del Regolamento non si preoccupa affatto del luogo in cui sono detenute. Però stabilisce che quando si denunzia un'arma occorre indicare il luogo in cui si trovano e il luogo in cui si trovano altre armi già detenute e denunziate; ovvio che la norma ha un senso proprio per l'ipotesi che le armi siano denunziate in luoghi diversi.
E che un cittadino possa avere armi denunziate presso la sua abitazione principale e presso abitazioni secondarie, è un dato di fatto pacificamente accettato da sempre. Nulla vieta però che le armi siano detenute in luogo diverso dall'abitazione poiché la legge non lo vieta. Ciò è tanto vero che è prassi comune, consigliata persino da certi opuscoli delle Questure sul modo di evitare furti, di portare le armi in cassetta di sicurezza in Banca.
La diversa opinione è nata, come si è detto, per un confusione tra detenzione e custodia: l'abitazione è considerata per definizione un luogo idoneo alla custodia di armi perché luogo abitato, specialmente di notte; invece una cantina o un negozio o un ufficio potrebbero dare minor affidamento. Se però il locale è adeguatamente attrezzato (locale blindato, cassaforte, impianti di allarme) ed offre garanzia eguali o maggiori di un'abita-zione, non vi è alcuna ragione per cui le armi non possano essere detenute nel luogo che si ritiene più confacente alle necessità del cittadino.